Un uomo condannato in via definitiva per truffa aveva acquistato un immobile con proventi societari illeciti, intestandolo formalmente al figlio. L'immobile era stato sottoposto a sequestro a garanzia dei risarcimenti dovuti alla parte civile. Il figlio ha chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca del sequestro conservativo, sostenendo di essere l'effettivo proprietario e asserendo la prescrizione del debito risarcitorio a seguito del fallimento del padre. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del figlio. I giudici hanno chiarito che l'intestazione formale non cancella la reale disponibilità del bene in capo al condannato. Inoltre, il fallimento del debitore non estingue la pretesa risarcitoria della vittima. Chi richiede la revoca del sequestro conservativo deve documentare con precisione la cessazione definitiva del credito garantito, onere non soddisfatto nel caso di specie.
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