Un detenuto ha richiesto l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, valorizzando il conseguimento di titoli di studio in carcere e la titolarità di una pensione di invalidità. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza evidenziando la gravità dei reati, precedenti penali, carichi pendenti, la mancanza di permessi premio e una recente sanzione disciplinare per intimidazione verso altri reclusi. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione lamentando una valutazione parziale della propria condotta. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: la concessione del beneficio richiede un giudizio complessivo sulla personalità del reo. I progressi trattamentali non bastano se contrastati da condotte aggressive e da un rischio concreto di recidiva non ancora scongiurato.
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