Una persona condannata in via definitiva per concorso in rapina ha scoperto l'esistenza del processo penale soltanto dopo la conclusione irrevocabile del giudizio. Durante le indagini preliminari, la donna aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio senza ricevere poi gli atti successivi. L'imputata ha quindi richiesto la restituzione nel termine per poter presentare appello. La Corte di Appello ha rigettato la richiesta considerandola inammissibile: secondo i giudici territoriali, la condannata avrebbe dovuto chiedere la rescissione del giudicato. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato tale decisione, accogliendo il ricorso della difesa. I giudici supremi hanno stabilito che l'imputato giudicato formalmente in assenza, qualora provi l'incolpevole ignoranza della pendenza del processo, ha pieno diritto alla restituzione nel termine per proporre impugnazione ordinaria, rimandando gli atti per una nuova decisione.
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