La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, condannato per il reato di violenza sessuale per costrizione commesso ai danni di una giovane donna. L'uomo si era sdraiato sopra la vittima in una stanza d'albergo, bloccandone i movimenti e ignorando le sue esplicite suppliche a desistere. La difesa chiedeva la riqualificazione nell'ipotesi di atti sessuali senza violenza, sostenendo che la ragazza fosse rimasta inerte e non avesse reagito fisicamente. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, ribadendo che la paralisi emotiva della vittima non esprime alcun consenso. L'aggressione repentina e il blocco fisico configurano una vera violenza sessuale per costrizione. L'imputato perde definitivamente la causa penale: deve scontare la condanna a due anni e otto mesi di reclusione, pagare tremila euro alla Cassa delle ammende e rifondere le spese legali sostenute dalla persona offesa.
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