Alcuni utenti citavano in giudizio il gestore del servizio idrico integrato per chiedere l'annullamento delle bollette recanti importi per conguagli regolatori relativi agli anni dal 2005 al 2011. I giudici di merito ritenevano tali pretese illegittime, giudicando retroattiva la delibera dell'Autorità tariffaria. La Suprema Corte, conformandosi all'orientamento delle Sezioni Unite, ha accolto il ricorso dell'azienda distributrice. I giudici hanno chiarito che le partite pregresse servizio idrico non possono fondarsi su voci di costo nuove o retroattive, ma consentono comunque il recupero differito delle componenti tariffarie già spettanti in base al previgente metodo tariffario normalizzato del 1996. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale, affinché verifichi in concreto la spettanza degli importi contestati.
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