L'imputato ha presentato impugnazione contro la condanna confermata in appello, contestando la propria identificazione, la responsabilità penale e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rilevato che l'atto riproponeva pedissequamente le medesime censure già respinte dai giudici territoriali, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. I Supremi Giudici hanno quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per via della genericità e della natura meramente riproduttiva delle doglianze avanzate. Oltre al rigetto definitivo della domanda, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella proposizione dell'atto viziato.
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