Il Ricorrente, condannato per furto aggravato, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il calcolo della pena e il mancato riconoscimento della continuazione con altri reati. Successivamente, la difesa ha eccepito l'improcedibilità del reato per difetto di querela, a seguito delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi. I giudici hanno chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il processo impermeabile alle novità legislative sulla procedibilità a querela. Di conseguenza, l'inammissibilità determina il passaggio in giudicato della condanna, impedendo l'applicazione del nuovo e più favorevole regime di procedibilità. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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