La proprietaria di un immobile subiva una condanna penale nei primi due gradi di giudizio per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo sostituito la serratura della porta d'ingresso per impedire l'accesso all'inquilino. La donna presentava ricorso alla Suprema Corte, sostenendo di aver avvisato i residenti e consegnato le nuove chiavi a una vicina. Nelle more del procedimento di legittimità, la persona offesa rimetteva formalmente la querela e l'imputata accettava tale revoca. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo, ha annullato la condanna senza rinvio per intervenuta estinzione del reato, ponendo le sole spese vive del giudizio a carico della ricorrente.
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