L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un imprenditore marittimo la mancata applicazione dell'imposta ordinaria su servizi di trasporto svolti per conto di una società terza e non direttamente per i singoli utenti. L'ufficio riteneva inapplicabile l'esenzione IVA trasporto passeggeri per assenza di rapporti diretti con i viaggiatori, mentre il giudice d'appello aveva annullato tutte le sanzioni d'ufficio per incertezza della legge. La Corte di Cassazione ha dato ragione al trasportatore sul regime fiscale, stabilendo che la prestazione conserva natura oggettiva di trasporto persone anche nei rapporti intermediari o di mandato, beneficiando del regime agevolato. I giudici hanno invece accolto il ricorso dell'amministrazione sulle sanzioni per vizio di ultrapetizione, ricordando che il giudice non può dichiarare d'ufficio l'incertezza della norma tributaria senza una specifica domanda del contribuente.
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