Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un errore nel calcolo della riduzione della pena per il rito abbreviato e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale. La Corte Suprema ha accolto il primo motivo, procedendo a un nuovo ricalcolo pena e riducendola, poiché per i reati contravvenzionali la diminuzione deve essere della metà e non di un terzo. Tuttavia, ha respinto il secondo motivo, confermando che il giudice può negare la sospensione condizionale valutando anche precedenti giudiziari non definiti da una condanna, come un'archiviazione, per formulare un giudizio prognostico sulla futura condotta del reo.
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