La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28066/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso, ribadendo la necessità di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente all'atto di appello, come previsto dall'art. 581, c. 1-ter c.p.p. La Corte ha chiarito che una precedente elezione di domicilio, effettuata in fase di indagini, non è sufficiente se non viene nuovamente depositata o specificamente richiamata nell'atto di impugnazione. Questa formalità, introdotta dalla Riforma Cartabia, è finalizzata a garantire la certezza delle notifiche per il giudizio di secondo grado e non viola il diritto di difesa.
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