La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37108/2024, ha stabilito che in caso di cessione del credito ipotecario su un bene poi confiscato, il creditore acquirente (cessionario) deve provare non solo la buona fede del creditore originario, ma anche la propria. La Corte ha rigettato il ricorso di una società, il cui legale rappresentante era figlio del condannato, che aveva acquistato il credito ipotecario dopo la confisca, ravvisando in tale operazione elementi di mala fede volti a eludere gli effetti della misura ablatoria a vantaggio del condannato stesso.
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