La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26919/2024, ha risolto un conflitto di giurisdizione in un caso di diffamazione aggravata commessa tramite una trasmissione televisiva. La questione centrale riguardava la sopravvivenza della norma speciale sulla diffamazione televisiva competenza (art. 30, co. 5, L. 223/1990), che indica il foro di residenza della persona offesa, dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo un comma collegato. La Cassazione ha stabilito che la regola speciale rimane valida, affermando che la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo di residenza della vittima, per garantirle maggiore tutela.
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