La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27170/2024, ha stabilito che l'assenza della persona offesa dal processo penale non è sufficiente a configurare una remissione tacita querela. Il caso riguardava un ricorso per frode, in cui gli imputati sostenevano che il disinteresse della vittima dovesse essere interpretato come una rinuncia. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la remissione tacita richiede elementi inequivocabili e concludenti, non ravvisabili nella mera non partecipazione, specialmente in un rito abbreviato.
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