Un imputato ha concordato con la Procura una condanna a nove mesi di reclusione mediante patteggiamento per due reati uniti dal vincolo della continuazione. Subito dopo la sentenza emessa dal Tribunale, l'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando una motivazione carente sulla ricostruzione dei fatti, sul calcolo della pena per il reato minore e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. La legge limita rigidamente il ricorso contro patteggiamento solo a vizi sulla volontà dell'accordo, discrepanze tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica errata o pena del tutto illegale. Contestare la motivazione del giudice su punti coperti dal patteggiamento non è consentito. L'imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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