Una società proprietaria di un terreno, sul quale erano stati imposti vincoli urbanistici per la creazione di un parco naturale, ha chiesto la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. L'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta a causa della totale inattività della contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria ha dato ragione alla società, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che spetta esclusivamente al contribuente dimostrare le cause oggettive che impediscono di produrre ricavi. Di conseguenza, per non essere qualificati come società di comodo, non basta invocare l'inerzia o i vincoli sul terreno, ma occorre provare l'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività economica. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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