Un ingegnere, già dipendente pubblico e iscritto al relativo fondo di previdenza, svolgeva anche attività professionale autonoma. Il Professionista versava alla cassa di categoria solo il contributo integrativo, omettendo la dichiarazione dei compensi e il versamento contributivo all'ente pubblico di previdenza per l'anno 2005. L'Ente Previdenziale richiedeva il pagamento dei contributi e delle relative sanzioni. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per tutti i professionisti iscritti all'albo che non possono iscriversi alla cassa autonoma per la presenza di altra copertura previdenziale. Il superamento della soglia di reddito annuo rende irrilevante l'occasionalità della prestazione. L'omessa dichiarazione dei redditi integra evasione contributiva, impedendo riduzioni delle sanzioni senza il previo pagamento del debito. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Professionista, condannandolo alle spese processuali.
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