Un contribuente, socio di un'impresa, ha richiesto il rimborso fiscale sisma previsto per le vittime di un terremoto del 1990. L'Agenzia delle Entrate ha negato il beneficio. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo un principio fondamentale: le agevolazioni fiscali per calamità naturali costituiscono 'aiuti di Stato' secondo il diritto dell'Unione Europea. Di conseguenza, chiunque svolga un'attività economica, come un'impresa o un professionista, è escluso dal beneficio per non falsare la concorrenza. Il rimborso è ammesso solo per i privati cittadini o in casi eccezionali, come gli aiuti di piccolo importo (de minimis). La Corte ha quindi annullato la decisione precedente favorevole al contribuente.
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