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Legge 287/1990

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Estinzione del processo: cosa accade se non ci si presenta
Una società e i suoi garanti hanno impugnato una sentenza relativa a un contratto di leasing finanziario, sollevando questioni di nullità per patto commissorio, usura e clausole anticoncorrenziali. Tuttavia, la Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione del processo perché le parti non si sono presentate a due udienze consecutive. La decisione evidenzia come l'inattività processuale, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., porti alla chiusura del giudizio d'appello, rendendo definitiva la sentenza di primo grado.
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Fideiussione ABI: la decadenza del creditore
Un'importante sentenza del Tribunale di Verona analizza gli effetti della nullità delle clausole in una fideiussione ABI. La corte ha stabilito che la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. comporta la decadenza del diritto della banca di agire contro i garanti, qualora non abbia promosso azioni contro il debitore principale entro sei mesi. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo verso i garanti è stato revocato, mentre il debito della società principale è stato ricalcolato e ridotto a seguito di una perizia contabile.
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Commissione di massimo scoperto: quando è illegittima?
Una società ha contestato gli addebiti sul proprio conto corrente, inclusa la commissione di massimo scoperto (CMS). La Corte d'Appello ha stabilito che la CMS era illegittima perché il contratto, pur indicando l'aliquota, non specificava le modalità di calcolo. Questa indeterminatezza ha reso la clausola nulla. Di conseguenza, la Corte ha ordinato il ricalcolo del saldo del conto escludendo la CMS, trasformando un debito del cliente in un credito e condannando la banca alla restituzione delle somme e alla rettifica della segnalazione in Centrale Rischi.
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Fideiussione omnibus: la nullità parziale non salva
Il Tribunale di Torino si è pronunciato su un'opposizione a decreto ingiuntivo basata sulla presunta nullità di una fideiussione omnibus. La sentenza chiarisce la distinzione temporale per l'applicazione della nullità parziale legata allo schema ABI: la prova dell'intesa anticoncorrenziale è presunta solo per i contratti antecedenti al provvedimento della Banca d'Italia del 2005. Per quelli successivi, l'onere della prova ricade sul garante. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che la clausola 'a semplice richiesta' è sufficiente a impedire la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Di conseguenza, pur revocando il decreto ingiuntivo originario a causa di pagamenti parziali avvenuti in corso di causa, ha condannato i garanti al pagamento del debito residuo.
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Fideiussione omnibus: la prova dell’intesa antitrust
Un istituto di credito ha appellato una sentenza che aveva annullato una fideiussione omnibus del 1994 per una clausola anticoncorrenziale. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, stabilendo che per le garanzie antecedenti all'indagine della Banca d'Italia del 2002-2005, spetta al garante l'onere di provare l'esistenza di un'intesa illecita. In assenza di tale prova, la fideiussione è stata ritenuta valida e il garante condannato al pagamento.
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Ammortamento alla francese: non è anatocismo
Dei mutuatari hanno citato in giudizio una banca sostenendo che il loro mutuo fosse nullo per usura, indeterminatezza del tasso (EURIBOR) e anatocismo derivante dal sistema di ammortamento alla francese. Il Tribunale di Torino ha respinto tutte le domande. Ha stabilito che i tassi di interesse erano inferiori alla soglia di usura, che l'EURIBOR è un parametro valido e che l'ammortamento alla francese non costituisce anatocismo, poiché gli interessi vengono pagati a ogni rata e non capitalizzati.
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Giudicato e fideiussione: l’azione di nullità è preclusa
Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la domanda di alcuni fideiussori volta a far dichiarare la nullità di un contratto di garanzia. La decisione si fonda sul principio del giudicato, poiché una precedente sentenza, non appellata, aveva già confermato un decreto ingiuntivo basato sulla stessa fideiussione. Il Tribunale ha chiarito che il giudicato copre non solo le questioni effettivamente sollevate nel primo processo (il dedotto), ma anche tutte quelle che si sarebbero potute sollevare (il deducibile), inclusa la presunta nullità del contratto.
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