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Legge 269/2003

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Gestione separata INPS: esente il professionista a basso reddito
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una professionista, iscritta all'albo degli avvocati ma non alla relativa cassa di previdenza, il pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS per l'anno 2011. La professionista aveva percepito un reddito inferiore a cinquemila euro. La Corte d'appello ha annullato la pretesa dell'ente pubblico, rilevando che l'attività era occasionale e che l'ente non aveva dimostrato l'abitualità del lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che stabilire se un'attività sia abituale o occasionale è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito. Di conseguenza, la professionista non deve pagare alcun contributo e l'ente previdenziale è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Gestione separata INPS: partita IVA aperta ma nessun contributo dovuto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale contro la decisione che escludeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per un lavoratore autonomo. L'ente pretendeva il pagamento dei contributi sul presupposto che l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'albo dimostrassero l'abitualità dell'attività. I giudici di merito hanno invece accertato l'occasionalità del lavoro, desunta da un reddito inferiore alla soglia legale di cinquemila euro. La Cassazione ha stabilito che l'ente previdenziale non può contestare in sede di legittimità gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice d'appello, confermando la vittoria del professionista.
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Aliquota IRAP Confidi: la Cassazione frena le pretese del Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha richiesto a un consorzio di garanzia collettiva fidi il pagamento di una maggiore imposta, applicando l'aliquota maggiorata prevista dalla Regione Toscana per banche e istituzioni finanziarie. Il consorzio ha contestato la cartella esattoriale, sostenendo di avere diritto all'applicazione dell'aliquota ordinaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che l'incremento dell'imposta non si applica a questi enti. I consorzi, pur svolgendo attività commerciale, mantengono una funzione mutualistica di sostegno alle piccole imprese e calcolano la base imponibile con regole speciali. Di conseguenza, l'aliquota IRAP Confidi deve rimanere quella ordinaria del quattro virgola venticinque per cento, escludendo la maggiorazione dello zero virgola ottantacinque per cento riservata agli istituti bancari ordinari.
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Aliquota IRAP Confidi: la Cassazione cancella la tassa del fisco
L'Agenzia delle Entrate ha richiesto a un consorzio di garanzia collettiva dei fidi il pagamento di oltre 90.000 euro. L'ufficio contestava il mancato versamento di una maggiorazione dell'imposta regionale per l'anno 2014. Secondo il fisco, l'ente doveva applicare l'aliquota maggiorata del 5,25% prevista dalla legge della Regione Toscana. Il consorzio ha impugnato la cartella esattoriale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che l'aliquota IRAP Confidi non subisce l'aumento dello 0,85% introdotto dalla legge regionale del 2006. Questa maggiorazione si applica solo alle banche e alle assicurazioni che già pagavano un'aliquota più alta. I consorzi mantengono quindi l'aliquota ordinaria senza aumenti, poiché svolgono una funzione mutualistica di sostegno alle piccole imprese.
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Definizione agevolata delle controversie: vince la pace fiscale
L'Agenzia delle Entrate ha sanzionato una commercialista, amministratrice di uno studio contabile, per aver concorso all'indicazione di crediti IVA inesistenti a favore di alcuni clienti. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato la sanzione, escludendo la responsabilità personale del professionista. L'amministrazione finanziaria ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie ai sensi del decreto legge n. 119 del 2018. Poiché nessuna delle parti ha richiesto la prosecuzione del giudizio entro i termini di legge, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, compensando le spese di lite tra le parti.
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Rivalutazione contributiva per amianto: stop dopo 10 anni
Il Lavoratore ha chiesto il riconoscimento della rivalutazione contributiva per amianto per il periodo dal 1974 al 1992. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto, poiché erano decorsi più di dieci anni dalla cessazione dell'esposizione (avvenuta nel 1999), momento in cui il dipendente era consapevole del rischio. Il Lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere solo dalla piena e successiva consapevolezza dell'esposizione qualificata. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che il termine di prescrizione decennale decorre da quando l'interessato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell'esposizione oltre la soglia di tolleranza. Nel caso specifico, tale momento coincideva con la fine del rapporto di lavoro esposto al rischio.
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Iscrizione alla Gestione separata: INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati ma non alla Cassa Forense, il quale aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata richiede la prova dell'esercizio abituale dell'attività professionale. Poiché l'ente previdenziale non ha dimostrato tale abitualità, e in presenza di un reddito sotto la soglia minima, l'obbligo contributivo non sussiste. Il professionista ottiene così l'annullamento dell'addebito e l'INPS viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione alla Gestione Separata: obbligo sotto i 5.000 euro
Un ingegnere, dipendente pubblico e iscritto all'albo, svolge attività libero-professionale producendo un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'INPS richiede il pagamento dei contributi previdenziali, ma i giudici di merito ritengono non dovuta la somma a causa del basso reddito. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dipende dall'abitualità dell'attività e non dal superamento della soglia dei 5.000 euro. Quest'ultimo limite si applica solo alle attività occasionali. La Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello per verificare se l'attività del professionista fosse abituale o occasionale.
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Iscrizione gestione separata INPS: escluso l’obbligo sotto i 5000
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per l'anno 2011, pretendendo l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS. L'avvocato, pur essendo iscritto all'Albo, non era iscritto alla Cassa Forense a causa di un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha ritenuto non dovuti i contributi, considerando l'attività come occasionale proprio per l'esiguità del reddito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Istituto Previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione gestione separata INPS scatta solo se l'attività professionale è svolta in modo abituale. Poiché l'accertamento dell'abitualità è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito, e l'Istituto non ha dimostrato il carattere abituale del lavoro, l'avvocato vince la causa e non deve pagare i contributi richiesti.
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Responsabilità dei soci per debiti tributari: lo scudo svanisce
L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento IVA a un ex amministratore e socio al 10% di una società a responsabilità limitata ormai estinta. I giudici di merito avevano annullato l'atto, ritenendo che la società, dotata di personalità giuridica, fosse l'unica responsabile dei propri debiti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che, dopo la cancellazione della società, si attiva la responsabilità dei soci per debiti tributari, i quali subentrano nei debiti nei limiti della propria quota. Inoltre, se la società si rivela una "società cartiera" creata solo come schermo fittizio per evadere le tasse a vantaggio del socio, decade lo schermo societario e le sanzioni colpiscono direttamente la persona fisica che ha beneficiato dell'illecito.
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Gestione Separata INPS: reddito basso contro pretese dell’ente
La Corte di Cassazione ha confermato l'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per un avvocato non iscritto alla Cassa Forense con reddito sotto i 5.000 euro. L'ente previdenziale pretendeva il pagamento, ma i giudici hanno chiarito che l'obbligo presuppone un'attività professionale abituale. L'abitualità deve essere valutata come scelta iniziale del professionista e provata dall'istituto previdenziale, non potendo essere desunta automaticamente dal solo ammontare del reddito. Poiché l'ente non ha fornito la prova dell'abitualità dell'attività del professionista, il ricorso è stato rigettato, confermando che sotto la soglia dei 5.000 euro, senza prova di abitualità, non sono dovuti contributi.
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Iscrizione Gestione Separata INPS: nullo l’addebito sotto i 5000€
L'INPS ha emesso un avviso di addebito contro un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, pretendendo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il professionista ha contestato l'atto evidenziando che il proprio reddito annuo era inferiore alla soglia di 5.000 euro e che l'attività non era svolta in modo abituale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'annullamento dell'addebito. I giudici hanno chiarito che l'Iscrizione Gestione Separata INPS richiede l'abitualità dell'attività professionale, la cui prova spetta interamente all'ente previdenziale e non può essere desunta automaticamente dal solo ammontare del reddito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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Interposizione fittizia di persona: il fisco batte il prestanome
L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento nei confronti del Contribuente, ritenuto amministratore di fatto e socio unico di una Società Cartiera utilizzata per una frode sull'Iva. L'ufficio ha imputato direttamente al Contribuente i redditi societari applicando l'istituto dell'interposizione fittizia di persona. I giudici di merito avevano annullato l'atto, ritenendo che il fisco dovesse provare l'effettiva percezione dell'intero reddito da parte del Contribuente. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ufficio, stabilendo che per l'interposizione fittizia di persona basta dimostrare il carattere fittizio dello schermo societario tramite presunzioni. Spetta poi al contribuente l'onere di provare l'eventuale ripartizione dei redditi con terzi.
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Iscrizione Gestione Separata: reddito minimo ma contributi dovuti
L'Istituto Previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla cassa di categoria, per i redditi prodotti in due annualità. La Corte d'Appello aveva escluso l'obbligo ritenendo l'attività occasionale poiché il reddito era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente pubblico, stabilendo che l'iscrizione Gestione Separata è obbligatoria in caso di esercizio abituale della professione. L'abitualità va valutata ex ante, considerando indici come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non ex post basandosi solo sul basso reddito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione Separata INPS: quando l’avvocato con reddito minimo vince
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS contro un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense. L'ente previdenziale pretendeva il pagamento dei contributi alla Gestione Separata INPS per l'anno 2010. La professionista aveva prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro. La Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di iscrizione scatta solo in presenza di un'attività professionale abituale o, se occasionale, al superamento della soglia di 5.000 euro. Poiché l'INPS non ha fornito la prova dell'abitualità dell'attività della professionista, l'avvocato è stato dichiarato esente dall'obbligo contributivo.
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Iscrizione Gestione separata INPS: no obbligo sotto i 5000 euro
Un'avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense a causa del reddito inferiore a 5.000 euro si è opposta alla richiesta dell'INPS di iscriversi alla Gestione separata. La Corte d'Appello ha accolto la sua domanda ritenendo l'attività occasionale. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'attività professionale fosse comunque abituale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'Iscrizione Gestione separata INPS richiede l'esercizio abituale della professione. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce un forte indizio di occasionalità e spetta all'INPS dimostrare il contrario con prove concrete. Di conseguenza, l'avvocata ha vinto definitivamente la causa e non deve pagare i contributi pretesi.
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Condono edilizio: no al frazionamento per salvare l’abuso
Il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta del Proprietario di revocare l'ordine di demolizione di un immobile abusivo di 2.200 metri cubi. Il Proprietario sosteneva che l'immobile potesse beneficiare del condono edilizio grazie a due distinte domande presentate da terzi, ciascuna inferiore al limite di 750 metri cubi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la parcellizzazione artificiale di un unico manufatto abusivo riconducibile a un solo soggetto è illegittima. Per ottenere il condono edilizio, l'edificio deve essere considerato come un complesso unitario. Di conseguenza, l'ordine di demolizione resta pienamente valido e il Proprietario è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione gestione separata: albo professionale non basta
L'INPS ha richiesto a un ingegnere il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2007. Il professionista si è opposto, evidenziando che il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e che non svolgeva l'attività in modo abituale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'iscrizione gestione separata non è automatica per il solo fatto di essere iscritti all'albo professionale. L'obbligo scatta solo in presenza di un esercizio abituale della professione. Se l'attività è occasionale e il reddito non supera la soglia di 5.000 euro, non sussiste alcun obbligo contributivo. Poiché l'ente previdenziale non ha dimostrato l'abitualità del lavoro dell'ingegnere, quest'ultimo non deve pagare i contributi richiesti e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Gestione separata INPS: niente contributi sotto i 5.000 euro
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, sostenendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per l'anno 2011. Il professionista aveva prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta dell'ente, rilevando che l'INPS non aveva dimostrato l'esercizio abituale della professione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'accertamento dell'abitualità dell'attività è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e non può pretendere i contributi richiesti, confermando che sotto la soglia dei 5.000 euro, senza prova di abitualità, non scatta l'obbligo previdenziale.
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Responsabilità amministratore di fatto: lo schermo fittizio cade
L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento per frode fiscale contro il presunto amministratore di fatto di una società. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'atto ritenendo che le sanzioni tributarie gravino solo sulla società. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la responsabilità amministratore di fatto sussiste se la società è una mera finzione creata per scopi illeciti a esclusivo vantaggio della persona fisica. La sentenza è stata cassata con rinvio per accertare il ruolo effettivo del contribuente.
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