La Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che l'eccezione di prescrizione, sollevata tardivamente da un istituto emittente contro un risparmiatore che chiedeva il rimborso di buoni fruttiferi, è inefficace. Essendo un'eccezione in senso stretto, deve essere presentata nei termini processuali perentori del primo grado di giudizio. La tardività comporta la decadenza dal diritto di opporla, con conseguente obbligo di rimborso a carico dell'istituto.
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