Un imputato ha ricevuto una condanna a seguito di un patteggiamento per rapina aggravata e lesioni personali. Il suo difensore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la mancata assoluzione immediata e l'adeguatezza della pena, nonostante l'accordo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che contro le sentenze di patteggiamento i motivi di ricorso sono limitati, come previsto dall'Art. 448, comma 2bis c.p.p. Non è possibile contestare la mancata concessione di attenuanti generiche o la quantificazione della pena se non rientrano nei vizi specifici ammessi. Questo rafforza il principio che il `ricorso inammissibile patteggiamento` è la norma per motivi non previsti dalla legge.
Continua »