L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello, emessa a seguito di un accordo di concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale. Con tale accordo, la difesa aveva rinunciato ai motivi sull'accertamento della responsabilità penale. Successivamente, il difensore ha impugnato la decisione lamentando la mancata pronuncia sulle cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non si può impugnare una sentenza nata da un concordato in appello, istituto reintrodotto dalla Legge 103/2017, se si è rinunciato preventivamente ai motivi di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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