LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56

Pagina 4 di 4

Concordato in appello: effetti della rinuncia ai motivi
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un concordato in appello sulla pena rinunciando ai motivi sulla responsabilità, ha impugnato la decisione per carenza di motivazione. La rinuncia ai motivi crea un effetto preclusivo, rendendo definitiva la statuizione sulla responsabilità.
Continua »
Concordato in appello: limiti al ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena sulla base di un "concordato in appello". Il ricorso lamentava la mancata concessione di attenuanti generiche, un motivo che non rientra tra quelli ammessi per impugnare questo tipo di sentenze. La Suprema Corte ha ribadito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestarlo se non per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del PM o per illegalità della sanzione stessa, confermando la natura vincolante del patto processuale.
Continua »
Patteggiamento in appello: limiti del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato la pena in secondo grado, lamentava il mancato proscioglimento. La Suprema Corte ha chiarito che il patteggiamento in appello comporta una rinuncia ai motivi di gravame, limitando la cognizione del giudice ai soli termini dell'accordo e precludendo la valutazione delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
Continua »
Patteggiamento in appello: inammissibile il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava l'eccessività della pena concordata in sede di 'patteggiamento in appello'. La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui l'accordo sulla pena, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente modificato, a meno che non si configuri un'ipotesi di pena illegale, assente nel caso di specie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »