Un'imputata, dopo aver concordato la pena in secondo grado per il reato di truffa tramite il meccanismo del 'patteggiamento in appello', ha presentato ricorso in Cassazione. Lamentava il mancato esame da parte della Corte d'Appello di eventuali cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la scelta del patteggiamento in appello implica la rinuncia ai motivi di impugnazione e limita la cognizione del giudice all'accordo sulla pena, senza imporre una nuova valutazione sul merito della causa.
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