La Corte di Cassazione ha stabilito che un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, instaurato senza pubblico concorso, è da considerarsi un rapporto di lavoro nullo. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per l'attività svolta (art. 2126 c.c.), ma non può pretendere l'applicazione di un contratto collettivo di diritto privato, come quello dei giornalisti, né le relative indennità specifiche. La retribuzione deve essere commisurata a quella prevista dalla contrattazione del pubblico impiego.
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