Un cacciatore è stato condannato per il reato di caccia con mezzi vietati, avendo utilizzato un richiamo acustico vietato per attirare volatili. Oltre all'ammenda, il Tribunale aveva disposto la confisca del fucile. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del cacciatore, ritenendo provato l'uso del dispositivo acustico udito dalle guardie volontarie. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso contro la confisca dell'arma. Secondo la Cassazione, la legge speciale sulla caccia prevale sulla norma generale del codice penale e non consente la confisca del fucile per questa specifica violazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla confisca, restituendo l'arma al cacciatore ma confermando la sanzione pecuniaria.
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