Due soggetti, accusati di furto e associazione a delinquere, hanno concordato una pena tramite una sentenza di patteggiamento. Successivamente, hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando l'illegittimità della pena ricevuta. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che, dopo le riforme del 2017, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi tassativi, come l'illegalità della pena (pena fuori dai limiti di legge) e non per la sua semplice illegittimità (valutazione di eccessività o severità). Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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