L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'imprenditrice l'indebita detrazione dell'IVA, qualificando gli acquisti da un fornitore come operazioni oggettivamente inesistenti. L'Ufficio deduceva la natura fittizia dei rapporti dalla presunta mancanza di pagamenti e dalla struttura anomala del fornitore. La contribuente ha invece documentato l'esistenza di un accordo formale a data certa che disciplinava il piano dei pagamenti delle forniture, dimostrando l'effettivo saldo delle fatture. I giudici di merito hanno annullato l'avviso di accertamento per difetto di prova a carico del Fisco. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento dell'atto impositivo e ha respinto il ricorso dell'Erario. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'Amministrazione finanziaria deve fornire indizi gravi, precisi e concordanti per sostenere la frode, non potendo superare le prove documentali certe fornite dalla contribuente.
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