Un'associazione sportiva, già estinta, riceveva un avviso di accertamento e una successiva intimazione di pagamento, notificati al suo ex rappresentante legale. I giudici di merito ritenevano l'atto nullo. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la notifica a un ente estinto è valida se effettuata nei confronti del suo successore, come l'ultimo rappresentante legale, rendendo irrilevante l'intestazione formale dell'atto all'entità non più esistente.
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