Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per la revoca delle agevolazioni 'prima casa'. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso incidentale del contribuente, ha stabilito un principio fondamentale sulla notifica atti tributari: in caso di irreperibilità relativa del destinatario, l'ente impositore deve fornire la prova dell'effettiva ricezione della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) mediante produzione dell'avviso di ricevimento. In mancanza di tale prova, la notifica è invalida, con possibile decadenza dell'azione accertatrice. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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