La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un'erede che rivendicava la proprietà esclusiva di uno stradello, sostenendo che costituisse pertinenza di un fabbricato ricevuto in eredità. La Corte ha stabilito che non può esistere un vincolo pertinenziale se il bene accessorio non è di proprietà esclusiva del titolare del bene principale. Nel caso specifico, lo stradello era in comproprietà con un terzo e serviva anche la proprietà di quest'ultimo, facendo venir meno i requisiti soggettivi e di esclusività della funzione necessari per configurare la pertinenza. Di conseguenza, lo stradello rientrava nell'asse ereditario da dividere in parti uguali tra gli eredi.
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