Una fondazione ha richiesto a un ente previdenziale la restituzione di contributi prescritti, pagati tramite la cessione di un credito verso un'azienda sanitaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso non per il merito della questione, ma per un vizio procedurale. L'appello originario era stato giudicato troppo generico, e questa valutazione, non specificamente contestata in Cassazione, è diventata definitiva (giudicato interno), precludendo l'esame di ogni altra doglianza.
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