Un'impresa aveva ricevuto una cartella di pagamento dopo aver presentato una dichiarazione integrativa per usufruire di un beneficio fiscale su impianti fotovoltaici. Dopo aver vinto nei primi due gradi di giudizio, l'Amministrazione Finanziaria ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti. La Corte di Cassazione, preso atto dell'avvenuto accordo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.
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