La Corte di Cassazione ha confermato la validità di un avviso di liquidazione imposta di registro anche se privo dell'allegazione dell'atto giudiziario di riferimento, purché quest'ultimo sia già noto al contribuente. La sentenza chiarisce inoltre che non è possibile invocare l'esenzione per atti di valore inferiore a 1.033 euro per la prima volta in appello, trattandosi di una nuova eccezione non rilevabile d'ufficio e, nel caso di specie, comunque infondata dato il valore superiore della somma assegnata.
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