La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina contro una sentenza del Tribunale riguardante sanzioni per violazioni del codice della strada. Il fulcro della decisione risiede nel mancato rispetto dei termini di impugnazione: la **Sospensione feriale** dei termini processuali, infatti, non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Poiché il ricorso è stato notificato oltre il termine semestrale calcolato senza la pausa estiva, la Suprema Corte ha confermato la tardività dell'impugnazione in base al principio dell'apparenza.
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