Un lavoratore ha ottenuto per via giudiziaria il riconoscimento della maggiorazione contributiva amianto, utile a raggiungere i requisiti pensionistici a decorrere da marzo 2011. L'ente previdenziale ha applicato l'aumento ai soli fini dell'importo mensile, negando la retrodatazione della pensione per presunta decadenza triennale, scaturita dal mancato ricorso giudiziale contro il diniego di una seconda domanda amministrativa presentata nel 2011. I giudici di merito hanno accolto la domanda del pensionato, condannando l'istituto a versare oltre 87.000 euro di differenze economiche rispetto all'indennità di mobilità percepita. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la pendenza del primo processo impedisce qualunque decadenza e che la seconda istanza non cancella i diritti già azionati.
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