Le Parti Civili hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la liquidazione delle spese processuali decisa nei gradi precedenti, lamentando l'applicazione di una riduzione tariffaria basata su un accordo locale. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando che per contestare la liquidazione delle spese processuali è necessario indicare con precisione le singole voci tariffarie violate. Inoltre, il giudice non deve motivare specificamente la decisione se si attiene alle tariffe medie ministeriali.
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