La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un contribuente accusato di **omesso versamento IVA**, dichiarando inammissibile il ricorso. La difesa sosteneva l'assenza di dolo poiché il soggetto aveva iniziato a pagare il debito dopo la notifica dell'irregolarità. Tuttavia, la Corte ha stabilito che l'IVA incassata dai clienti deve essere accantonata e che il pagamento tardivo non esclude l'elemento soggettivo. Inoltre, l'entità dell'evasione, pari al doppio della soglia legale, ha precluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto.
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