L'Imputato, condannato per occultamento di documenti contabili con recidiva, concorda un patteggiamento. Successivamente, propone ricorso lamentando l'eccessività della pena e il mancato bilanciamento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono i rigidi limiti ricorso patteggiamento introdotti dalla riforma del 2017: l'impugnazione è ammessa solo per vizi della volontà, difformità tra richiesta e sentenza, errore di qualificazione giuridica o illegalità della pena. Le contestazioni sulla misura della pena concordata o sul bilanciamento delle circostanze non rientrano in queste ipotesi tassative. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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