L'amministrazione finanziaria ha contestato a una società a responsabilità limitata maggiori ricavi attraverso verifiche bancarie. Durante il primo grado di giudizio, la compagine si è cancellata dal registro delle imprese. La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso. Il difensore della società, munito originariamente di procura valida anche per il secondo grado, ha proposto appello senza dichiarare l'evento estintivo. I giudici d'appello hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo la società ormai inesistente. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione accogliendo il ricorso dell'ex socio. La Suprema Corte ha affermato il principio dell'ultrattività del mandato: in mancanza di dichiarazione o notifica della cancellazione nei modi di legge, il difensore munito di mandato per più gradi conserva il potere di agire in nome dell'ente estinto, garantendo la prosecuzione e la stabilità del processo.
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