L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative al commercio di rottami metallici, recuperando a tassazione imposte dirette, IVA e IRAP, oltre a imputare utili extracontabili ai soci. I giudici di secondo grado hanno convalidato le pretese erariali basandosi sulla presunta natura fittizia dei fornitori e respingendo la perizia difensiva della società come semplice atto di parte. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione regionale, riscontrando una motivazione apparente sul rigetto della perizia tecnica e l'omessa valutazione delle testimonianze dei trasportatori che attestavano l'effettiva movimentazione delle merci. Gli Ermellini hanno inoltre stabilito che il raddoppio dei termini di accertamento non opera per l'IRAP, priva di rilievo penale, ordinando una nuova disamina approfondita.
Continua »