L'Ente di previdenza dei geometri ha notificato a un professionista una cartella esattoriale per il recupero dei contributi minimi previdenziali non versati tra il 2008 e il 2012. Il professionista ha contestato la pretesa sostenendo l'assenza di reddito professionale e l'esercizio solo occasionale della professione. La Corte d'Appello ha accolto l'opposizione del professionista, annullando la richiesta contributiva. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto, accogliendo il ricorso dell'Ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che i contributi previdenziali Cassa Geometri sono obbligatori per il solo fatto di essere iscritti all'albo professionale. La mancanza di reddito, l'occasionalità dell'attività o l'eventuale iscrizione ad altre gestioni non esonerano automaticamente dal pagamento, salvo tempestiva presentazione delle specifiche autocertificazioni regolamentari.
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