La Corte di Cassazione ha chiarito che le sanzioni tributarie amministratore di fatto relative a violazioni commesse nell'interesse di una società di capitali ricadono esclusivamente sull'ente. Il caso riguardava contestazioni per omessa tenuta della contabilità in una società esterovestita. I giudici hanno stabilito che, in presenza di una società reale e non puramente fittizia, l'amministratore non risponde personalmente delle sanzioni pecuniarie, in virtù del principio di esclusività del debito sanzionatorio in capo alla persona giuridica.
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