Un cittadino straniero ha impugnato in Cassazione il diniego della protezione internazionale. Il mandato rilasciato al difensore presentava un difetto di certificazione formale, fattore che avrebbe condotto al rigetto del ricorso. Tuttavia, prima della decisione, l'interessato ha presentato una formale rinuncia al ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che la rinuncia volontaria prevale sui vizi formali dell'atto, determinando la chiusura immediata del processo. I giudici hanno dichiarato l'estinzione della causa, esonerando il ricorrente dal pagamento delle spese di lite in quanto l'amministrazione pubblica si era limitata a una semplice richiesta di partecipazione senza svolgere difese effettive.
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