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D.Lgs. 241/1997 — Anno 2022

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Altri anni per D.Lgs. 241/1997

Prescrizione Contributi INPS: Quando il Differimento Cambia Tutto
L'INPS ha richiesto a una Professionista il pagamento di contributi per la Gestione Separata relativi al 2009, tramite un avviso di addebito del 30.06.2015. La Corte d'Appello aveva dichiarato la prescrizione dei contributi, calcolando il termine dal 16.06.2010. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, a causa di un differimento del termine di pagamento al 07.07.2010 (previsto da un D.P.C.M.), la prescrizione dei contributi INPS non era ancora maturata al momento dell'avviso. La sentenza d'Appello è stata cassata e la causa rinviata per un nuovo esame.
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Omessa compilazione del quadro RU: Fisco vince e credito perso
L'Agenzia delle Entrate ha notificato una cartella di pagamento a una società per recuperare un credito d'imposta relativo a investimenti in aree svantaggiate, a causa della mancata indicazione del beneficio fiscale nel modello dichiarativo. L'omessa compilazione del quadro RU impedisce infatti l'utilizzo del bonus. La Corte di Cassazione ha accolto definitivamente le ragioni dell'amministrazione finanziaria, confermando la legittimità della richiesta di pagamento. La Suprema Corte ha chiarito che l'indicazione del credito nel modello dichiarativo non costituisce una semplice formalità, bensì una vera manifestazione negoziale di volontà a pena di decadenza, necessaria per consentire i controlli dell'Erario.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga
Un libero professionista ha impugnato la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per i contributi del 2009. Il professionista eccepiva l'estinzione del debito per decorso del termine quinquennale. L'ente ha notificato la richiesta il 30 giugno 2015, sostenendo la tempestività dell'atto a seguito della proroga fiscale dei versamenti al 6 luglio 2010. Il professionista riteneva invece applicabile la scadenza ordinaria del 16 giugno 2010. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine differito stabilito dal decreto ministeriale. Questo slittamento si applica a tutti gli esercenti attività soggette a studi di settore, a prescindere dal regime contabile concretamente adottato. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'istituto è risultata pienamente tempestiva e il ricorso del professionista è stato respinto con condanna alle spese.
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Contributi Gestione Separata: Obbligo e Prescrizione per i Professionisti
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Professionista a cui l'INPS richiedeva il pagamento dei Contributi Gestione Separata per l'attività libero-professionale. La Corte d'Appello aveva escluso tale obbligo e dichiarato la prescrizione. La Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sussiste per chiunque percepisca un reddito da attività professionale abituale o occasionale, anche se già iscritto ad altra gestione. Inoltre, ha chiarito che il termine di prescrizione quinquennale per i Contributi Gestione Separata decorre dalla data di scadenza del versamento, che può slittare. Un atto interruttivo notificato prima della scadenza quinquennale impedisce la prescrizione.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: Cassazione contro i minimi
Una professionista, avvocato non iscritta alla Cassa Forense, ha contestato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e la **prescrizione contributi Gestione Separata** per l'anno 2009. La Corte d'Appello aveva già stabilito l'obbligo contributivo e la non maturazione della prescrizione. La Cassazione ha rigettato il ricorso della professionista. Ha ribadito che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento, inclusi i differimenti dovuti a DPCM, applicabili a tutti i professionisti, anche quelli in regime dei minimi. L'atto di costituzione in mora del 2015 ha validamente interrotto il termine quinquennale.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
L'ente di previdenza ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi omessi relativi all'anno 2008. Il professionista riteneva il credito ormai estinto, sostenendo che il termine quinquennale fosse decorso dal 16 giugno 2009 e che l'avviso di pagamento fosse giunto in ritardo a fine giugno 2014. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione favorevole al professionista, chiarendo i criteri sul decorso temporale. Il termine per versare i contributi fiscali e previdenziali era slittato per legge al 6 luglio 2009 in forza della proroga generale dei versamenti. La prescrizione contributi Gestione Separata decorre unicamente dalla reale scadenza del pagamento e non da date anteriori. La richiesta dell'istituto previdenziale, pervenuta entro i cinque anni da tale proroga, è tempestiva ed evita la decadenza della pretesa economica.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: scadenza prorogata salva l’INPS
Un professionista ha contestato la richiesta dell'Ente Previdenziale di versare contributi alla Gestione Separata per il 2008, sollevando l'eccezione di prescrizione contributi Gestione Separata. La questione verteva sul "dies a quo" (data di inizio) del termine quinquennale. Il professionista riteneva la prescrizione già maturata, calcolando dalla scadenza ordinaria. L'Ente Previdenziale, invece, faceva decorrere il termine dalla scadenza prorogata per i soggetti agli studi di settore. La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, inclusi i differimenti legali. Ha rigettato il ricorso del professionista, confermando la tempestività della richiesta dell'Ente Previdenziale.
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Prescrizione contributi INPS: differimento valido anche senza studi di settore
L'INPS ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Perugia che aveva dichiarato la prescrizione contributi INPS dovuti da una professionista per l'anno 2009. La Corte d'Appello non aveva considerato il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010, ritenendo erroneamente che la professionista non potesse beneficiarne perché non soggetta agli studi di settore. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che il differimento si applica indipendentemente dall'assoggettamento agli studi di settore. La sentenza d'appello è stata annullata e la causa rinviata per un nuovo esame, implicando che i crediti INPS non sono prescritti.
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Compensazione crediti IVA: quando la sanzione cade
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una societa' l'errata compensazione crediti IVA per l'anno 2006, avendo superato il limite massimo di circa 516 mila euro stabilito dalla legge dell'epoca per un importo totale compensato pari a circa 673 mila euro. La societa' ha impugnato l'atto sostenendo la natura meramente formale della violazione. La Corte di Cassazione ha confermato che superare il limite costituisce una violazione sostanziale equiparabile all'omesso versamento. Tuttavia, durante il processo, il legislatore ha aumentato la soglia di compensazione consentita prima a 700 mila euro e poi a 2 milioni di euro. In forza del principio del favor rei, la norma sopravvenuta piu' favorevole si applica ai giudizi ancora in corso. Poiche' l'importo compensato rientra nei nuovi limiti, la Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato la causa per escludere la sanzione.
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Prescrizione Contributi INPS: La Cassazione chiarisce la decorrenza
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso cruciale sulla Decorrenza prescrizione contributi INPS. Un Professionista aveva contestato la richiesta di contributi da parte dell'INPS, sostenendo che fossero prescritti. La Corte d'Appello gli aveva dato ragione, calcolando il termine di prescrizione dalla scadenza originaria dei versamenti. L'INPS ha proposto ricorso, evidenziando un decreto che aveva differito i termini di pagamento. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza prorogata, non da quella originaria. Questa decisione chiarisce un principio fondamentale per i professionisti e l'ente previdenziale.
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Prescrizione contributi Gestione Separata tra proroga e scadenze
L'Ente di previdenza ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008. Il professionista ha eccepito l'avvenuta prescrizione contributi Gestione Separata, sostenendo che il termine quinquennale fosse scaduto il 16 giugno 2014, prima della ricezione della richiesta notificata il 17 giugno 2014. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che un decreto governativo aveva prorogato la scadenza originaria di pagamento al 6 luglio 2009 per i soggetti sottoposti a studi di settore. Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale decorreva dal 6 luglio 2009 e la richiesta di pagamento ricevuta il 17 giugno 2014 è pienamente tempestiva e valida.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe
L'ente previdenziale ha richiesto a una libera professionista il versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno d'imposta 2009. La contribuente ha eccepito l'estinzione del credito, sostenendo che il termine quinquennale fosse scaduto prima della notifica della richiesta di pagamento. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione della lavoratrice, fissando la scadenza ordinaria al 16 giugno 2010 e considerando tardivo l'atto notificato il 30 giugno 2015. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che la proroga fiscale estende la scadenza del debito al 6 luglio 2010 per i soggetti legati a studi di settore. Di conseguenza, la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine prorogato, rendendo tempestiva la richiesta inviata entro il quinquennio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS
L'Ente di previdenza ha notificato un avviso di addebito a un Professionista per il versamento dei contributi relativi all'anno 2008. Il Professionista ha contestato la pretesa eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale, accolta nei primi due gradi di giudizio sul presupposto che il termine decorresse dal 16 giugno 2009. L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata sospensione del termine. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ente previdenziale, affermando che la questione sul momento iniziale della prescrizione contributi Gestione separata rimane aperta quando si impugna la sentenza sull'estinzione del credito. Il giudice di legittimità può applicare d'ufficio la proroga normativa dei versamenti al 6 luglio 2009 per i soggetti sottoposti a studi di settore, rendendo tempestivo il sollecito di pagamento.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe fiscali
Un libero professionista iscritto all'albo forense non versava i contributi alla cassa professionale per mancato raggiungimento della soglia minima di reddito nell'anno 2009. L'ente previdenziale pubblico richiedeva il pagamento dei contributi alla cassa pubblica con atto notificato il 30 giugno 2015. La corte territoriale accoglieva l'eccezione del professionista, considerando prescritto il credito sul presupposto della scadenza originaria fissata al 16 giugno 2010. L'ente impugnava la decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, evidenziando il rinvio statale dei termini di versamento al 6 luglio 2010 per i soggetti soggetti agli indici fiscali. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'ente: la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal giorno di effettivo pagamento differito dalla legge statale, rendendo tempestiva la richiesta inviata entro il quinquennio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Professionista il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. I giudici territoriali dichiaravano estinto il debito ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata. L'Ente ricorreva in Cassazione sostenendo che un decreto governativo aveva prorogato la scadenza originaria dei pagamenti dal 16 giugno al 6 luglio 2011. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Ente: poiché la notifica dell'avviso di pagamento era avvenuta il 4 luglio 2016, il termine di cinque anni non era ancora decorso interamente. La proroga fiscale sposta il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, rendendo tempestiva la richiesta dell'Ente e ribaltando l'annullamento della pretesa contributiva.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: decorrenza e limiti
L'Istituto Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi non versati per l'anno 2010 a un professionista non iscritto alla cassa di categoria. La Corte di merito ha ritenuto valida la richiesta, fissando la decorrenza del termine alla data di presentazione del modello fiscale e ravvisando un occultamento del debito per la mancata compilazione del quadro previdenziale. Il professionista ha impugnato la decisione contestando il calcolo temporale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di versamento e non dalla dichiarazione fiscale. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro dedicato non costituisce automaticamente occultamento doloso del debito.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi non versati per l'anno 2009. Il giudice d'appello aveva dichiarato estinto il debito per decorso del termine quinquennale, individuando la scadenza originaria al 16 giugno 2010 e ritenendo tardiva la notifica dell'avviso inviata il 30 giugno 2015. L'ente ha impugnato la decisione sostenendo l'efficacia della proroga dei versamenti tributari stabilita con decreto al 6 luglio 2010. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente: la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza legale prorogata, rendendo tempestiva la richiesta di pagamento e annullando l'estinzione del credito.
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Recupero crediti d’imposta: 4 o 8 anni? La Cassazione fa chiarezza
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'Azienda l'indebito utilizzo di un credito IVA in compensazione, senza la garanzia richiesta. L'Agenzia ha emesso un atto di recupero crediti d'imposta oltre il termine di quattro anni, ma entro quello di otto anni. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto l'Agenzia decaduta, distinguendo tra crediti "inesistenti" e "non spettanti" e applicando il termine più breve. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che questa distinzione non ha fondamento giuridico per i termini di recupero. Ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che il termine per il recupero crediti d'imposta è sempre di otto anni, indipendentemente dalla natura "inesistente" o "non spettante" del credito.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una libera professionista il pagamento di quote previdenziali non versate. La professionista ha eccepito l'avvenuta prescrizione contributi Gestione Separata per il decorso del termine quinquennale calcolato dalla scadenza ordinaria di giugno. La Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito del giudizio di merito, accogliendo il ricorso dell'Istituto. La Suprema Corte ha chiarito che il termine iniziale di decorrenza si sposta in avanti quando un decreto governativo dispone la proroga generale dei versamenti fiscali e contributivi senza maggiorazione. Poiché la data utile per il pagamento era slittata a luglio per via della proroga legata ai soggetti soggetti a studi di settore, la diffida inviata dall'Ente a fine giugno risultava tempestiva. I giudici hanno quindi dichiarato il credito ancora riscuotibile e non prescritto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: stop a INPS
L'Ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento di somme arretrate per l'anno 2011. Il lavoratore ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del tempo. L'Istituto ha impugnato la decisione favorevole al professionista, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione fiscale integrasse un occultamento intenzionale del debito, idoneo a bloccare il decorso temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Istituto. I giudici hanno chiarito che la semplice omissione formale della dichiarazione non comporta alcun automatismo di occultamento doloso. Di conseguenza, la prescrizione contributi Gestione Separata estingue la pretesa creditoria dell'Istituto, con condanna al pagamento delle spese legali a suo carico.
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