La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello penale presentato tramite PEC senza il rispetto delle prescrizioni sul deposito telematico. Il ricorrente aveva inviato l'atto a un indirizzo non corretto e privo di firma digitale, violando le norme introdotte dalla Riforma Cartabia. La Suprema Corte ha chiarito che, nel regime transitorio, l'utilizzo della PEC è una facoltà che impone l'osservanza rigorosa degli indirizzi ministeriali e della sottoscrizione digitale. Nonostante un vizio di competenza del giudice di primo grado nel rilevare la tardività, l'inammissibilità resta valida per i vizi formali della trasmissione telematica.
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