Il Tribunale dichiarava estinto il reato a carico di un imputato per remissione tacita della querela, poiché la persona offesa non si era presentata a testimoniare. Tuttavia, alla precedente udienza la persona offesa si era presentata regolarmente, ma il processo era stato rinviato per impedimento dell'imputato senza che il giudice avvertisse la vittima dei rischi legati a una sua futura assenza. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi hanno accolto il ricorso, spiegando che l'assenza ingiustificata del testimone estingue l'azione penale solo se il giudice rinnova chiaramente l'espresso avviso delle conseguenze di legge anche in caso di rinvio, non bastando la notifica iniziale. La sentenza di proscioglimento è stata quindi annullata con rinvio.
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