Una cittadina riceve un preavviso di fermo del veicolo per multe stradali mai notificate ed emesse da un Comune. L'automobilista promuove opposizione a preavviso di fermo davanti al Giudice di Pace del luogo di residenza, ma questo tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale e rimette gli atti al Giudice di Pace del luogo dell'infrazione. Quest'ultimo rigetta a sua volta la competenza, qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione e sollevando regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. I Supremi Giudici stabiliscono che l'azione contro il blocco del veicolo derivante da sanzioni stradali costituisce un accertamento negativo del debito e non una controversia sull'esecuzione forzata. Di conseguenza, la competenza territoriale spetta inderogabilmente al giudice del luogo in cui il conducente ha commesso la violazione, confermando definitivamente il ruolo del magistrato del luogo dell'infrazione.
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