Una sentenza del Tribunale di Ancona ha stabilito che la mera proprietà di immobili, se non genera un reddito effettivo, non può essere motivo di esclusione dal diritto all'assegno sociale. Il caso riguardava una ricorrente a cui era stato negato il beneficio a causa della titolarità di alcuni immobili in comproprietà con bassissima rendita catastale. Il giudice, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha chiarito che per la valutazione dello stato di bisogno contano solo i 'redditi effettivamente percepiti' e non quelli potenziali o astratti derivanti dalla sola proprietà. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando l'ente previdenziale a erogare l'assegno sociale.
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