Un cittadino straniero ha impugnato il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dopo la scadenza del suo titolo di soggiorno per lavoro subordinato. Lo straniero non aveva richiesto nei termini il rinnovo del permesso di soggiorno e, a seguito di un controllo, è emerso che non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa regolare, mancando della certificazione unica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non comporta l'espulsione automatica, ma questa diventa legittima se manca, fin dall'inizio, il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge, come l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa.
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