Un consorzio privato ha citato in giudizio l'Agente della Riscossione per inadempimento contrattuale, accusandolo di non aver recuperato i suoi crediti a causa dell'applicazione di una legge per la cancellazione dei piccoli debiti. L'Agente della Riscossione sosteneva la mancanza di competenza del tribunale civile. La Corte di Cassazione ha invece confermato la giurisdizione del giudice ordinario. Il principio sancito è chiaro: quando l'Agente della Riscossione agisce per conto di un soggetto privato per recuperare crediti privati, il rapporto è di natura contrattuale e le relative controversie spettano al giudice civile, non a quello amministrativo o contabile.
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