La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile contro una condanna per ricettazione di un assegno. I motivi, relativi a vizi di notifica all'imputato detenuto, incompetenza territoriale e mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, sono stati respinti. La Corte ha ribadito che la conoscenza effettiva del processo sana eventuali irregolarità formali della notifica e che, per la ricettazione di assegni, il danno va valutato in base al potenziale utilizzo e non al mero valore materiale del modulo.
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