Un soggetto è stato condannato per aver appiccato un fuoco. In sua difesa, ha sostenuto che non si trattasse di un vero e proprio incendio boschivo, poiché l'area non era boschiva e le fiamme non erano così vaste. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, chiarendo che un fuoco appiccato in una 'zona di interfaccia urbano-rurale' con macchia mediterranea, anche se si spegne da solo dopo aver causato danni, integra il grave reato di incendio boschivo.
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